domenica 3 gennaio 2016

Sicurezza nei cantieri, tutte le figure previste dal D.Lgs.81/08

Progettare la sicurezza nei cantieri civili per mezzo delle figure previste dal D.Lgs.81/08

un cantiere civile
Senza dubbio tra i luoghi di lavoro più rischiosi e ricchi di insidie si annoverano i cantieri civili e industriali, luoghi in cui oltre al gran numero di attività lavorative svolte in sincronia, vi transitano uomini e mezzi in piena attività.

Un cantiere è per definizione un luogo in cui si svolgono centinaia, a volte migliaia, di azioni quotidiane soggette ai rischi del lavoro. La sicurezza nei cantieri va perseguita con estrema cura e con piena dedizione.
A tal proposito il D.Lgs 81/08 meglio conosciuto come "Testo Unico Sicurezza sui luoghi di Lavoro" fornisce metodi e strumenti, nonche' una lunga serie di adempimenti necessari per progettare e costruire la sicurezza nei cantieri.

Vediamo di seguito alcune tra le maggiori novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 e quali le figure previste e necessarie all'interno dei cantieri. Le novità introdotte dal decreto in merito ai cantieri temporanei e mobili impongono obblighi sostanziali e specifici in capo al committente (colui per conto di cui si realizza l'opera e quindi l'intero cantiere), nonché pesanti sanzioni in caso di omissione e negligenza.

Anzitutto la distinzione tra le figure preposte e necessarie a consolidare la sicurezza nei cantieri, che poi sono le stesse che dovranno distribuirsi obblighi, adempimenti e responsabilità. Sono tre i soggetti esecutori materiali dell'opera da costruire in cantiere :

  1. Impresa affidataria, ovvero l'azienda titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltarici o di lavori autonomi. 
  2. Impresa esecutrice, ovvero l'azienda che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali, in gergo si definisce tale l'azienda che fisicamente sta in cantiere. 
  3. Lavoratore autonomo, ovvero il soggetto privato che si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 
Va chiarito che nel caso in cui l'impresa affidataria decida di eseguire le opere da contratto con uomini e mezzi propri, diviene al contempo impresa esecutrice. E ancora, il lavoratore autonomo può essere l'affidatario/esecutore dell'intera opera o di parte della stessa. In sostanza le combinazioni sono molteplici e quindi i casi diversi, ma nell'assegnazione di obblighi e responsabilità va seguito il presente schema.

Adesso invece un occhio alle figure previste dal Testo Unico Sicurezza sui luoghi di Lavoro (D.Lgs.81/08) in materia :

  • Committente. Il soggetto principale per conto del quale l'intera opera viene realizzata. Nel caso di appalto pubblico, il committente diviene l'ente titolare del potere decisionale e di spesa relativo;
  • Coordinatore della Sicurezza. Colui che viene incaricato di valutare che l'opera possa realizzarsi installando un cantiere idoneo a tutte le norme di sicurezza. Può incidere nelle scelte progettuali imponendo l'adozione di accorgimenti opportuni a rendere l'opera "sicura".
  • Addetti alle Emergenze. Sono i lavoratori incaricati dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione e della gestione delle emergenze in cantiere.
  • Responsabile RSPP. Il Responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) è la persona, con attitudini e capacità adeguate, incaricata dal datore di lavoro, per l'individuazione e la valutazione dei rischi e delle relative misure di sicurezza da intraprendere per rendere sicuri gli ambienti di lavoro.
  • Rappresentante RLS. È il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e per la salute sui luoghi di lavoro. Viene eletto dai lavoratori con un'apposita assemblea aziendale, deve essere formato con appositi corsi di formazione a carico del datore di lavoro.
  • Responsabile dei Lavori (RDL). Il Responsabile dei lavori (R.D.L.) è una figura facoltativa introdotta dal D. Lgs. n. 81/2008. Può essere nominato dal committente e incaricato ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.
Da rilevare che la legge disciplina due coordinatori per la sicurezza : uno in fase di progettazione dei lavori (CSP), e uno in fase di esecuzione dei lavori (CSE). Ovviamente un unico professionista può ricoprire le due differenti figure. 

Queste le figure più importanti previste dal Decreto, necessarie per costruire e progettare la sicurezza nei cantieri civili e industriali. Da notare che il RSPP e' tra le figure chiavi dell'intero sistema di prevenzione e protezione (in azienda come nel cantiere), a lui il compito di individuare le "falle" del sistema e i rischi presenti.