giovedì 17 gennaio 2019

Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: datore e lavoratore

La normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ha avuto come obiettivo quello di stabilire delle regole, procedure e misure preventive da adottare al fine di rendere più sicuri gli ambienti di lavoro in tutte le aziende. La normativa è stata implementata nel corso degli ultimi anni proprio con l'obiettivo di assicurare a tutti i lavoratori una situazione di assoluta compatibilità ambientale e di piena sicurezza nello svolgimento delle mansioni assegnate.
Tanto che le tutele garantite ai lavoratori non si limitano soltanto all'aspetto fisico, ma si allargano anche all'aspetto psicologico e alle ricadute emotive che il lavoro potrebbe subire come fonte di stress, ad esempio. Tanto che le procedure e le normative finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati oggetto di una costante evoluzione normativa alla quale hanno contribuito fonti diverse, sia pubbliche che private.

Come detto prima il graduale accrescimento delle tutele è approdato in una ampia protezione del lavoratore, che ormai comprende a pieno titolo non solo la tutela della dimensione prettamente fisica, ma anche ulteriori regressioni psicologiche attinenti alla sfera emotiva, nonché valoriale della persona.

Oggi i riferimenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono contenuti nel cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, ossia il decreto legislativo numero 81 del 2008 e successive modificazioni. I principali soggetti interessati a questa normativa sono ovviamente:
  • datore di lavoro
  • lavoratore 
Secondo il Testo Unico in materia di sicurezza il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'Unità produttiva in cui si svolge l'attività in oggetto. Mentre il lavoratore è definito come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere. Questo significa che ai fini della normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro si intendono lavoratori anche tirocinanti, stagisti e corsisti che frequentano le unità produttive al solo fine di imparare un mestiere o una professione.

Ai lavoratori così definiti sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società anche di fatto. Restano invece esclusi da questa categoria gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Mentre appare abbastanza chiaro ed univoco la definizione di lavoratori, qualche fraintendimento potrebbe invece venire per quanto riguarda gli adempimenti del datore di lavoro, anche se la normativa in tal senso ha voluto dare una definizione il più possibile univoca. E' inteso datore di lavoro chiunque sia al vertice dell'organizzazione del lavoro e dell'attività produttiva, a prescindere da qualsiasi forma di investitura formale. Il datore di lavoro è il principale soggetto sul quale ricadono obblighi e prescrizioni, nonché le sanzioni previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Mentre il lavoratore è il soggetto passivo, cioè colui che deve essere tutelato grazie proprio all'applicazione della normativa vigente. Da precisare che il lavoratore svolge anche un ruolo attivo e non solo passivo. E gli ha Infatti l'obbligo di indossare gli strumenti di protezione stabiliti è più in generale di rispettare sempre tutte le disposizioni in maniera rigorosamente tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.